Lo Statuto

Art.  1    Soci ordinari 

Sono Soci Ordinari tutti coloro che sono stati presenti e firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione  (eccezion fatta per i soci successivamente dimessi si), e coloro che, ex articolo 7 del precedente Statuto, sono stati cooptati dall’Assemblea.

Possono diventare Soci Ordinari  coloro che abbiano partecipato attivamente alle attività dell’Associazione (partecipazione a ricerche, gruppi di lavoro, commissioni decentrate, corsi di formazione, produzione materiale, partecipazione agli organismi e agli uffici di supporto) per un  periodo non inferiore a due anni, che abbiano inoltre partecipato  almeno a due  corsi di formazione  organizzati dall’OPPI di Milano (fin tanto che il regolamento non stabilirà in modo diverso, si intendono due training, di cui uno di primo livello), e che facciano esplicita richiesta al Presidente.

L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo, sentiti i pareri dei responsabili dei corsi e/o dei gruppi di ricerca e di lavoro, cui il richiedente  ha partecipato, e alla ratifica dell’Assemblea dei Soci Ordinari.

 Art. 2   Soci aderenti 

Possono diventare Soci Aderenti tutti coloro che, in qualità di Amici del FADI, abbiano partecipato, ad almeno un corso organizzato dal Fadi o OPPI, abbiano partecipato o collaborato, per almeno un anno alle attività interne della Associazione (ricerche, gruppi di lavoro, commissioni, progettazione di corsi di formazione, produzione di materiale), secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e che facciano formale richiesta al presidente, e su delibera di ammissione da parte dell’ Assemblea generale.

 Art.   3  “Amici” del F.A.D.I.

Sono “Amici“ del F.A.D.I. coloro che, essendo venuti a conoscenza della metodologia e dell’ipotesi formativa dell’Associazione chiedono di essere informati,  in maniera sistematica e continuata, sulle attività organizzate dall’OPPI di Milano, dai suoi Centri Associati, dal Fadi e di usufruire del previsto servizio informazioni (foglio informazioni). Essi hanno diritto di precedenza nella partecipazione alle attività seminariali e ai corsi di formazione ed aggiornamento proposti dall’Associazione. Essi potranno altresì partecipare ad attività dell’Associazione, in seguito a richiesta al presidente ed approvazione del Consiglio Direttivo

 Art.   4   Organi dell’ Associazione

Sono organi dell’ Associazione:

  1. il Consiglio Direttivo
  2. l’Assemblea dei Soci Ordinari
  3. l’Assemblea Generale

 Art.   5    Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio direttivo  è costituito dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Comitato di Gestione e dal Presidente

Il Comitato Tecnico Scientifico è il garante dell’ideologia e del pensiero dell’associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico,  composto  di tre membri, è eletto e costituito dai soli  Soci Ordinari, dura in carica  tre anni. Alla fine di ogni anno l’Assemblea dei Soci Ordinari valuta l’ operato dell’organismo.

Il Comitato di Gestione cura l’aspetto economico-amministrativo, su cui rendiconta annualmente all’Assemblea Generale, i rapporti con l’esterno e l’organizzazione pratica delle attività.

Il Comitato di Gestione, composto di tre membri, di cui uno può essere eletto tra i Soci Aderenti, è eletto  da Soci Ordinari e Soci Aderenti. Dura in carica tre anni. Alla fine di ogni anno l’Assemblea Generale valuta l’operato dell’organismo.

Il Presidente è  figura rappresentativa dell’Associazione, nonché rappresentante legale.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci Ordinari, dura in carica tre anni. Alla fine di ogni anno  l’Assemblea dei Soci Ordinaria valuta l’operato dell’organismo.

Alla fine di ogni anno di attività dell’Associazione l’Assemblea dei soci ordinari ha facoltà di indire nuove elezioni.

Il Presidente ed i coordinatori dei due Comitati (uno per ciascun organismo), costituiscono il Gruppo di Coordinamento.

Il Gruppo di Coordinamento funge da tramite tra i due Comitati e tra i comitati e le Assemblee.

Il coordinatore del Comitato Tecnico-scientifico ha funzione di Vicepresidente

 Art.    6   Assemblea dei Soci Ordinari

L’Assemblea dei Soci Ordinari si riunisce, in sessione ordinaria, due volte l’anno, e in sessione straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne rilevi la necessità, per questioni di particolare importanza ed improrogabilità, ed ogni volta che almeno un terzo degli aventi diritto al voto ne richiedano la convocazione.

La convocazione spetta al presidente.

 Art.   7    Assemblea Generale 

L’Assemblea Generale, di cui fanno parte tutti i soci, si riunisce in seduta ordinaria almeno sei volte  all’ anno, ed in sessione straordinaria ogni volta che il consiglio direttivo ne rilevi la necessità, per questioni di particolare importanza  ed improrogabilità, ed ogni volta che almeno un terzo degli aventi diritto al voto ne richiedano la convocazione.

Art.  8    Quote associative

I soci hanno l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’Associazione, e allo svolgimento delle attività mediante il versamento di una quota associativa.
La misura della quota e le modalità di versamento sono stabilite dal Comitato di Gestione e ratificate dall’ Assemblea Generale.